Ecco qui riportate le decisioni del giudice sportivo in merito alla disputa della penultima giornata di campionata del girone B. Per il Voghera non si ravvisa nessun provvedimento.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
A CARICO DI SOCIETA’
- Ammenda di € 1.000,00 al PONTE. S.P. ISOLA SSD ARL per avere propri sostenitori per gran parte del secondo tempo, intonato all'indirizzo del Direttore di gara, cori dal contenuto discriminatorio per motivi territoriali ed espressioni gravemente offensive.
- Ammenda di € 500,00 al DARFO BOARIO S.R.L. SSD per avere propri sostenitori, nel corso del primo tempo, introdotto e fatto esplodere un petardo ed acceso un fumogeno all'interno del proprio settore. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.
- Squalifica per due gare effettive al Sig. COGLIANDRO VINCENZO (CASTELLANA CASTELGOFFREDO): allontanato per proteste nei confronti del Direttore di gara, nel corso dell'intervallo rivolgeva espressioni irriguardose all'indirizzo del medesimo Ufficiale di gara.
- ZANINELLI MARCO (MANTOVA FC SRL): squalifica per 3 gare effettive. Allontanato per avere rivolto espressioni irriguardose all'indirizzo dell'Arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo del medesimo Ufficiale di gara.
- PAISSAN PATRIZIO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.) squalifica per 3 gare effettive per avere, a gioco fermo, subito dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, colpito con un pugno alla testa il portiere della squadra avversaria facendolo accasciare a terra e rendendo necessario l'intervento dei sanitari.
- IOVINE MARCO (TRENTO CALCIO 1921 S.R.L.): squalifica per una gara effettiva per intervento falloso nei confronti di un giocatore avversario in azione di gioco.
- BONFANTI MICHELE (CARATESE): squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (XI infr.)
- GUARNIERI PAOLO (DARFO BOARIO S.R.L.SSD.) e MORAS ALESSANDRO (DARFO BOARIO S.R.L.SSD.): squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (VIII infr.)
- PULAJ XHULIO (CALCIO COLOGNESE), LAMPUGNANI NICOLA (CASTELLANA CASTELGOFFREDO), CAPELLI MARCO (PONTE S.P. ISOLA SSD ARL) e MUSSI ANDREA (PONTE S.P. ISOLA SSD ARL), TASSONCINI FEDERICO (SOLBIATESE ARNOCALCIO SRL), DIBELLI ANDREA (STERILGARDA CASTIGLIONE) e CENTONZE GIULIO (VILLAFRANCA VERONESE): squalifica per una gara effettiva per recidività in ammonizione (IV infr.)
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